Divide la maggioranza e pure i partiti dentro le coalizioni. Divide la comunità Lgbt e la Chiesa cattolica. E spacca il Paese. È il ddl Zan, il disegno di legge anti-omofobia approvato alla Camera il 4 novembre scorso e fermo da 9 mesi in Senato. Al ddl Zan – un testo di 10 articoli – sono contrapposti una legge del centrodestra (presentata ieri dal leghista Andrea Ostellari) e gli emendamenti di Italia Viva, che vorrebbe tornare a un testo di Ivan Scalfarotto del 2018.
Troppa confusione sull’identità di genere?
Il primo punto controverso è all’articolo 1: il ddl Zan definisce sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, cioè l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione. Per intenderci, un soggetto biologicamente uomo o donna che non si sente tale. Un riferimento che non piace per niente alla Chiesa e al centrodestra che gridano alla “teoria del gender”. Per questo il testo della Lega e la proposta Scalfarotto eliminano qualunque riferimento all’identità di genere sopprimendo l’articolo 1 del ddl Zan. Il cui senso però era proprio quello di indicare una categoria volutamente ampia, in modo da tutelare anche chi, con le attuali leggi e terminologie, non ricade nella definizione di transessuale.
La scomparsa dell’identità di genere dai testi di Lega e Iv modifica anche i casi in cui si configura il reato di violenza. Il ddl Zan estende la legge Mancino – che si occupa di odio razziale, religioso e per via della nazionalità – alle discriminazioni basate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. La legge prevede la reclusione fino 18 mesi o una multa fino a 6.000 euro per chi commette o istiga a commettere atti di discriminazione, il carcere da 6 mesi a 4 anni per chi istiga a commettere o commette violenza o per chi partecipa a organizzazioni che incitano alla discriminazione o alla violenza. Ostellari e Iv mantengono l’impianto dello Zan, ma senza riferimenti all’identità di genere.
Libertà d’opinione a rischio?
Nel testo voluto dal Pd, l’art. 4 specifica che sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Ergo: si potrà criticare l’omosessualità da un punto di vista religioso o culturale e schierarsi contro matrimonio o adozioni dello stesso sesso. Eppure la destra e i renziani non sono convinti. Così il testo di Ostellari elimina la frase “purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”, mentre Iv cancella direttamente l’articolo. Da parte sua, Zan ha più volte dichiarato che “nel ddl si parla di reato quando c’è istigazione all’odio e alla violenza, non quando c’è una libera espressione”. E in effetti il testo originale punisce solo le opinioni che possono istigare atti discriminatori o violenti. Come già per altri reati – la diffamazione, l’odio razziale – si pongono dei limiti alla liberà di parola, ma circoscritti a situazioni gravi.
Propaganda in classe?
Nel ddl Zan, all’articolo 7 si stabilisce che il 17 maggio diventi Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. A questo proposito, sono organizzate cerimonie, incontri e le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa (…) e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività. Il nodo riguarda soprattutto le scuole cattoliche, che non intendono celebrare nulla di simile. Zan difende la legge sostenendo che “a nessuna scuola può essere imposto di inserire ciò che non vuole”. Ma la destra e Renzi chiedono esplicitare questa autonomia. Ostellari snellisce la ricorrenza del 17 maggio – Giornata nazionale contro ogni discriminazione – e interviene così: “Possono essere intraprese iniziative volte a contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso, dal genere, dall’orientamento sessuale o dalla disabilità”. Iv, invece, aggiunge la postilla “nel rispetto della piena autonomia scolastica”. Un principio che la stessa legge Zan non sembrava voler imporre, pur avendo allarmato i suoi detrattori.