Italia rossa o arancione fino al 30 aprile, obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, scudo penale per i vaccinatori e riapertura delle scuole fino alla prima media. Questo, in sintesi, il contenuto del decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri.
Continuano le restrizioni, ma il cdm può derogare
Dal 7 aprile – data di entrata in vigore del decreto – al 30 aprile, in tutto il territorio nazionale si applicano “le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021”, ossia tutta Italia rossa (spostamenti vietati anche nel comune di residenza se non per motivi di necessità, bar e ristoranti chiusi, aperti solo gli esercizi necessari) o arancione (vietato uscire dal proprio comune, bar e ristoranti chiusi, stop ai centri commerciali). Tuttavia, dispone l’art. 1 “in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano nazionale dei vaccini”, il Consiglio dei ministri ha facoltà di “derogare alle norme stabilite dal provvedimento”.
Scuole aperte Le regioni non possono chiudere
All’art. 2 il decreto dispone la ripresa delle lezioni in presenza “sull’intero territorio nazionale” per le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le prime medie. La disposizione “non può essere derogata da presidenti delle Regioni e delle Province autonome”: In zona rossa, dalla seconda media in su, le lezioni si svolgono “esclusivamente in modalità a distanza”, mentre nelle zone arancioni l’attività didattica in presenza va garantita “ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca”.
Lo scudo per i vaccinatori La protezione minimal
L’art. 3 introduce l’annunciato “scudo penale” per il personale addetto alla vaccinazione: “Per i fatti di cui all’articoli 589 e 590 del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose, ndr) verificatesi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria (…) la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione in commercio emesso dalle competenti autorità”. Una formulazione minima – a quanto si apprende imposta dalla ministra della Giustizia Cartabia secondo la quale non è possibile andare oltre – che ha già provocato il disappunto dei sindacati dei medici. Se ne riparlerà in sede di conversione in legge.
Vaccino obbligatorio anche per i farmacisti
L’art. 4 introduce, come previsto, l’obbligo vaccinale per “gli esercenti le professioni sanitarie” (farmacisti compresi). L’elenco dei soggetti interessati è stilato a cura degli ordini professionali regionali, la verifica dell’avvenuta vaccinazione spetta alle Regioni, che segnalano alle aziende sanitarie locali i casi di non ottemperanza. Chi non si vaccina viene convocato e se persiste nella sua scelta viene sospeso “dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali” e può essere adibito a mansioni “anche inferiori”. Quando una diversa mansione non sia possibile, la retribuzione “non è dovuta”. Il tutto, però, non oltre “il 31 dicembre 2021”.
Parenti e amici stop alle visite
Nel weekend di Pasqua sarà possibile andare a trovare parenti o amici (purché sia una volta sola al giorno, in massimo due persone oltre ai minori di 14 anni), ma dal 7 fino al 30 aprile non sarà più consentito