“Tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone”: Raffaele Guariniello, che alla tutela della salute ha dedicato la sua carriera in magistratura, lo dice senza mezzi termini: “Ma attenzione – precisa – non è un’indicazione ‘morale’, è ciò che prevede la legge”.
Dottor Guariniello, andiamo con ordine: si può ipotizzare l’obbligo vaccinale contro il Covid?
Il principio per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge è previsto dalla Costituzione.
E questa norma c’è?
Il discorso è un po’ articolato, ne ho scritto sul prossimo numero di Diritto & Pratica del Lavoro e riguarda il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro. L’art. 279 impone al datore di lavoro di mettere a disposizione “vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente”. Il Covid-19 rientra tra gli agenti biologici, peralro compreso nel gruppo dei più insidiosi, come stabilito da due decreti legge che hanno recepito una direttiva europea. Quindi, a norma di legge, essendo – come speriamo tutti – ora a disposizione un vaccino per il Covid (l’agente biologico), il datore di lavoro è tenuto a mettere “a disposizione” vaccini efficaci. Stiamo parlando di milioni e milioni di persone, dipendenti (e non) privati e pubblici.
La legge però dice “mettere a disposizione”, non obbliga nessuno a vaccinarsi…
Vero, ma la stessa norma impone al datore di lavoro “l’allontanamento temporaneo del lavoratore” in caso di inidoneità alla mansione “su indicazione del medico competente”. E come può il medico non esprimere un giudizio di inidoneità se il datore di lavoro, proprio su parere del medico competente, ha messo a disposizione il vaccino, poi rifiutato dal lavoratore?
In questo modo la sorveglianza sanitaria non rischia di danneggiare i lavoratori?
No, anzi, al contrario. La sorveglianza sanitaria non serve solo a tutelare il singolo lavoratore, ma anche tutti gli altri. La Corte Costituzionale lo ha ribadito più volte: la tutela della salute è un diritto dell’individuo e un interesse della collettività.
Rimane il fatto che nessuno ha ancora obbligato il lavoratore “ribelle” a vaccinarsi…
No, ma qui arriviamo a un punto insidioso.
Quale?
La legge prevede l’obbligo di allontanare il lavoratore e di adibirlo ad altra mansione, ma solo “ove possibile”. La Cassazione ritiene che tale obbligo di repechage (ripescaggio) non può ritenersi violato quando la ricollocazione del lavoratore in azienda non è compatibile con l’assetto organizzativo stabilito dall’azienda stessa. Insomma, il datore di lavoro è obbligato a predisporre misure organizzative per tutelare il lavoro, ma se questo non è possibile si rischia la rescissione del rapporto di lavoro.
Una giusta causa di licenziamento?
Lo stato di emergenza non consente i licenziamenti, il lavoratore fragile ha diritto allo smart working. Ma in futuro il problema potrebbe presentarsi.
Qualcuno potrebbe lamentare la violazione della libertà personale di non sottoporsi al vaccino.
Potrebbe sì, ma per avere ragione dovrebbe prima cambiare la legge. Altrimenti la normativa è chiara nel prevedere la messa a disposizione del vaccino, l’allontanamento e la destinazione ad altra mansione “ove possibile” del lavoratore che si rifiuti inidoneo.