Il Tar del Piemonte ha respinto la richiesta di sospensiva d’urgenza avanzata dai ministri dell’Istruzione Lucia Azzolina e della Salute Roberto Speranza, della delibera con cui il governatore Alberto Cirio imponeva alle scuole piemontesi di verificare la temperatura degli studenti all’inizio delle lezioni senza quindi affidarsi alle sole famiglie che, secondo le indicazioni ministeriali, avrebbero dovuto avere la responsabilità di misurarla a casa. Un via libera almeno fino al 14 ottobre, quando la causa sarà discussa in Camera di Consiglio. La decisione di negare la sospensiva, secondo quanto circolato ieri, si basa sul fatto che l’ordinanza regionale non sovverte quanto stabilito dallo Stato ma lo integra e il rischio sanitario è comunque tale da giustificare provvedimenti straordinari. Insomma, a leggere tra le righe, una misurazione non esclude l’altra: ai genitori la responsabilità di evitare che i figli se ne vadano in giro sui mezzi pubblici da malati e alle scuole un doppio controllo in entrata. Il problema sorge qualora i genitori dovessero sentirsi de-responsabilizzati e nei casi in cui gli istituti non dovessero riuscire a gestire bene le entrate degli alunni con il rischio che si creino ulteriori assembramenti oppure ulteriori ritardi (con orari d’ingresso già messi a dura prova dalla sanificazione delle mani e dalla distribuzione delle mascherine).
Intanto, sul tema sicurezza, ieri i presidi (in realtà il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli) hanno voluto spingere sulla richiesta di una ulteriore tutela normativa in tema di responsabilità civile e penale, criticando la decisione di respingere un emendamento al decreto Semplificazioni col quale di fatto si chiedeva una attenuazione della responsabilità penale datoriale per l’applicazione delle norme anti Covid. “Un evidente indice della scarsa sensibilità della politica nei confronti della categoria dei dirigenti scolastici” ha detto ieri Giannelli.
Dal ministero sono fermi nel ribadire quanto avevano già spiegato in una nota pubblicata il 20 agosto e cioè che “gli obblighi da parte del dirigente sono assolti adottando le misure organizzative e protettive previste dai Protocolli di sicurezza stipulati a livello centrale e scolastico. L’adempimento dei doveri d’ufficio rappresenta, di fatto, la garanzia rispetto a qualsivoglia diffida”.
Il Tar della Sardegna ha invece accolto il ricorso del governo e la domanda cautelare di sospensiva dell’ordinanza del governatore Solinas che imponeva test Covid a chiunque arrivi nell’Isola. Il 7 ottobre ci sarà l’udienza di merito. Resta invece in vigore – perché il ricorso non è stato accolto – l’obbligo di utilizzo delle mascherine per 24 ore in tutti gli ambienti chiusi o aperti dove sia concreto il rischio di assembramento, ma anche l’insieme di disposizioni che, in vista della riapertura delle scuole il 22 settembre, portano fino all’80% l’occupazione dei posti a sedere nei mezzi del trasporto pubblico locale.