C’è una questione da considerare, che forse è la questione di questo processo. Nel corso dell’udienza preliminare abbiamo visto due treni che correvano paralleli: da un lato c’era l’udienza preliminare e dall’altro il cammino legislativo della cosiddetta legge Cirielli sulla prescrizione. A un certo punto, un treno ha investito l’altro: la Cirielli ha investito l’udienza preliminare. Ma davvero. Non come in quel famoso film dei Lumière in cui la gente è scappata perché pensava che fosse un treno e invece era un film: no, questa volta il treno è arrivato veramente e la distruzione è sotto gli occhi di tutti.
Però non ci sarà qui alcun riferimento al significato o alle interferenze di questo cammino legislativo, perché obiettivamente è materia del dibattito politico e sarebbe assolutamente inutile ripeterla in questa sede, sarebbe anche deprimente perché in fondo in questa sede non rimane che prendere atto del disastro. Non sarà invece, da un punto di vista tecnico-giuridico, neppure tentato un sortilegio per far svanire il disastro, cioè una richiesta di dichiarare l’incostituzionalità della legge sulla prescrizione. Perché? Per motivi abbastanza intuibili: è una legge a favore del reo e quindi molto difficilmente censurabile in sede costituzionale. Questo è un problema che probabilmente, quando è stata scritta la Carta costituzionale, non si era posto, però forse oggi bisognerebbe cominciare a pensarci, perché se una legge comincia ad apparire irragionevole nelle sue premesse, allora, forse, dovrebbe esserci una maggiore possibilità di sindacato in sede costituzionale. Ma questo non è il diritto attuale: quindi io andrò direttamente a concludere sulla base del materiale di causa, sulla base delle leggi vigenti, ovviamente, prima tra tutte la cosiddetta “ex Cirielli”, che poi è uno strano nome che in genere si usava per, non so, l’ex Gil, l’ex Littorio. Cioè una legge si dovrebbe chiamare con il suo nome, ma noi la chiameremo così, anche se non la chiameremo più perché da ora in poi vedremo semplicemente gli effetti di questa legge.
Giudice, io ho preparato uno specchietto abbastanza dettagliato […] dove, capo per capo, è spiegato per quali fatti viene chiesto il rinvio a giudizio e per quali fatti viene chiesta invece una dichiarazione di non luogo a procedere per prescrizione o per non punibilità in base alla norma cosiddetta sul condono fiscale. Come noterete, anche qui c’è un “cosiddetto”, è il secondo “cosiddetto”, dopo la “cosiddetta Cirielli”, perché anche il condono fiscale è un “cosiddetto” giuridico: però quello è, […] non è un’amnistia perché per fare un’amnistia ci sarebbero voluti due terzi del Parlamento […]. È una sanatoria alla quale consegue una causa di non punibilità. […] In altri casi si era fatta un’amnistia […]. Mi dispiace comunque che si stiano affollando un po’ tutti i motivi che possono avere qualche spunto polemico, per cui finirei qui dicendo che anche questo è un dato, ne prenderemo atto a livello poi di conclusioni.
Fondamentalmente, prima di entrare nel dettaglio degli effetti, in questo processo sono contestate ipotesi di: appropriazione indebita, di frode fiscale, di falso in bilancio e di riciclaggio. L’appropriazione indebita si prescrive, al massimo, secondo la legge sulla prescrizione del 5 dicembre 2005, in 7 anni e mezzo, quindi in sostanza le ipotesi che continuano a rimanere in vita sono i fatti (se non ho sbagliato i calcoli) commessi da ottobre-novembre 1999. È un po’ strano perché qua discutiamo di una cosa che ancora è viva ma tra due mesi potrebbe essere morta […]. Queste sono le uniche ipotesi di appropriazione indebita che sono, diciamo, coltivabili.
Per quanto riguarda la frode fiscale, bisognerà fare un discorso un po’ più articolato e io mi baserò anche su quanto è stato argomentato dalla Difesa Del Bue sugli effetti del condono perché, a mio avviso, il condono non coprirà comunque tutta l’imputazione di frode fiscale. Per quanto riguarda, invece, il falso in bilancio, fondamentalmente due esercizi sono estinti per prescrizione, cioè il 1996 e il 1997. Invece è ancora non prescritto, diciamo così, non estinto, il 1998, perché il bilancio è stato approvato il 30 aprile 1999, quindi anche qui (sperando di non aver sbagliato i calcoli) si dovrebbe estinguere a settembre del 2006, mentre l’altro falso in bilancio a settembre del 2007.
Siccome, come da tutti viene auspicato, il processo penale, soprattutto in questa fattispecie, è un processo celere, voi immaginerete che cosa succederà entro la fine del 2007, però continuiamo a fare il lavoro che ci viene richiesto e quindi per questi reati, non so quanto in fatto utilmente, verrà chiesto il rinvio a giudizio. Questo è tutto per le ipotesi base. Per le ipotesi di riciclaggio, non c’è allo stato prescrizione e non ci sarà prevedibilmente prescrizione per molti anni a venire; ci sarà sicuramente un altro degli effetti benefici della legge sulla prescrizione, cioè lo spezzettamento degli anni, la fine di quel criterio di unificazione dei reati ai fini della prescrizione, per cui la prescrizione decorreva dal momento in cui era cessata la continuazione. Questo effetto è stato – non si capisce con quale logica perché non ho trovato nei dibattiti parlamentari alcun riferimento al motivo – abolito, per cui in sostanza ogni anno si giudica di per sé. Quindi probabilmente in corso di giudizio anche alcune ipotesi di riciclaggio verranno meno, però al momento nulla è prescritto.
Questo è il quadro generale delle imputazioni. Evidentemente, anche solo però questo, diciamo, residuo di cui discutiamo oggi è legato in maniera molto stretta a quello che è successo in passato. È chiaro che quella che, prima della Legge 5 dicembre 2005, sarebbe stata coltivabile in termini di esercizio dell’azione penale come una pretesa punitiva per una enorme appropriazione indebita che comincia, in base al capo d’accusa, nell’anno 1988 e finisce nell’anno 1999, ecco che di colpo diventa un reato che si limita a 4-5 bonifici. Però l’impianto probatorio che è necessario prendere in considerazione alla fine non muta, per cui un certo riferimento all’assetto probatorio di base sarà necessario. Per esempio, il rapporto fra Silvio Berlusconi e Frank Agrama, amici da sempre e da sempre soci, anche se occultamente: “Amico” lo definisce Gabriella Ballabio in un interrogatorio di qualche mese fa, dicendo: “Frank Agrama era amico di Berlusconi”, peraltro c’era anche un documento in cui si parlava di una forte relationship di Frank Agrama con la famiglia Berlusconi, quindi è qualcosa che veramente risale a epoche molto lontane. Questo rapporto oggi noi dovremmo continuare a chiamarlo in causa ugualmente, anche se, appunto, dopo il disastro, è rimasto solo un frammento; ma comunque l’edificio lo dobbiamo descrivere ugualmente, è un edificio che non c’è più, però dobbiamo descriverlo perché sennò non si capisce neanche il frammento.