Il ministro dell’Interno Salvini – imputato del delitto di sequestro di persona aggravato di cui all’art. 605 del codice penale per avere “nella sua qualità, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale, dal 17 al 25 agosto 2018, 177 migranti giunti al porto di Catania a bordo dell’unità navale di soccorso U. Diciotti della Guardia costiera italiana – ha presentato alla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato una memoria difensiva i cui principali argomenti possono così sintetizzarsi.
In primo luogo egli chiama in causa il grave comportamento di Malta che, violando gli impegni derivanti dalle Convenzioni internazionali, aveva rifiutato di accogliere, quale “primo porto sicuro” i migranti soccorsi dalla nave italiana, così inducendo il suo comandante a far rotta verso l’Italia. Sul punto si può tuttavia osservare che va certamente stigmatizzata l’illegittima e disumana condotta delle Autorità maltesi, ma ciò non toglie che “di fatto” la Diciotti (considerata come territorio italiano ex art.4/2 del codice penale) il 20agosto 2018 era attraccata nel porto italiano di Catania, sicché i suoi passeggeri si trovavano, da quel momento, sotto la protezione della legge italiana che punisce “chiunque privi taluno della libertà personale”. Sostiene poi il ministro che l’autorizzazione a procedere dev’essere negata “per la possibilità che i flussi migratori possono rappresentare il veicolo per l’arrivo di soggetti infiltrati allo scopo di compiere azioni violente”. Ma la mera eventualità di una tale emergenza non autorizzava il ministro a sequestrare i 177 migranti, tra cui donne e bambini non accompagnati. Secondo il Tribunale dei ministri, Salvini “ha agito al di fuori delle finalità proprie dell’esercizio del potere conferitogli dalla legge e “in assenza di un problema cogente di ordine pubblico… poiché nessuno ha riferito della possibile presenza, tra i soggetti soccorsi, di persone pericolose per la sicurezza e l’ordine pubblico nazionale”. I giudici hanno inoltre evocato l’indirizzo della Corte costituzionale per la quale nella gestione dei fenomeni migratori “la discrezionalità incontra chiari limiti nel bilanciamento di interessi di rilievo costituzionale, nella ragionevolezza e, soprattutto, nel diritto inviolabile della libertà personale (art.13), trattandosi di un bene che non può subire attenuazione rispetto agli stranieri in vista della tutela di altri beni costituzionalmente tutelati”.
Date queste premesse, sembra assai difficile per il ministro poter invocare l’applicazione delle esimenti previste dall’art. 9 della legge costituzionale n.1/1989 e cioè “avere agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante’’ (quale? A difesa della sicurezza pubblica? Senza che vi fosse alcun pericolo di atti criminali o terroristici?), ovvero “per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio delle funzioni di governo’’ (a Salvini viene appunto contestato di avere esercitato in modo illegittimo, abusando dei suoi poteri, le funzioni di governo tenendo rinchiusi, senza ragioni di ordine pubblico, i 177 profughi stranieri). Né su questo quadro potrebbe incidere la proposta formulata nella seduta del 13 febbraio scorso dal presidente della Giunta Gasparri, secondo cui l’azione di Salvini sarebbe stata ispirata da un “movente governativo”, cioè dall’intero governo, nel perseguimento dell’interesse pubblico. Infatti il senatore Gasparri non ha tenuto conto che per l’art. 95/2 della Costituzione “I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri (che non risultano mai stati formalmente assunti nel caso Diciotti) e individualmente degli atti dei loro dicasteri” (nella specie: l’ordine di Salvini di tenere bloccati sulla nave, manu militari, i 177 profughi).