Lo “schema di decreto legge” abroga i “permessi di soggiorno per motivi umanitari”. Li abroga “di fatto” – usiamo l’espressione letterale della “relazione illustrativa” – perché limita a soli tre casi la possibilità, per i migranti, di accedere alla “tutela umanitaria”. La relazione del Viminale analizza il fenomeno, distinguendo fra le tre possibilità previste, dal sistema vigente, per accedere alla protezione internazionale: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria, i motivi umanitari. Lo status di rifugiato (legato alla persecuzione personale prevista nei casi elencati espressamente dalla Convenzione di Ginevra) riguarda oggi il 7 per cento dei riconoscimenti. La protezione sussidiaria (legata alla condizione generale del suo Paese di provenienza: l’esistenza ad esempio di un conflitto armato in corso) ammonta al 15 per cento.
Infine la protezione umanitaria (che è un caso “residuale”, poiché riguarda il richiedente che corre dei rischi, nel suo paese, ma non rientrano nei casi previsti dalla Convenzione di Ginevra, né sono legati a un conflitto armato generalizzato) si attesta nel 2018 al 28 per cento. Cifre che rendono la “tutela umanitaria”, secondo il Viminale, “il beneficio maggiormente riconosciuto” nonostante debba essere “utilizzato in ipotesi di eccezionale e temporanea gravità”. E che deve quindi essere nei fatti abrogato. Lo schema del decreto è stato discusso ieri dai rappresentanti del Viminale, del ministero di Giustizia, della Pubblica amministrazione e degli Esteri e dovrebbe essere varato tra due sedute del Consiglio dei ministri.
Il decreto intende limitare a tre casi la possibilità di concedere la tutela umanitaria: “condizioni di salute di eccezionale gravità”, “situazioni contingenti di calamità naturale nel paese di origine”, il premio per “il cittadino straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile”.
“Se viene meno la protezione umanitaria, che era uno strumento residuale”, commenta l’avvocato Guido Savio dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione, “potrebbe ritrovare attualità l’asilo previsto dall’articolo 10 della Costituzione, che ne ricomprende molte forme”. In sostanza: il migrante potrebbe chiedere ugualmente la protezione umanitaria, ma tramite lo strumento costituzionale.
Ristretti i casi nei quali concedere la tutela umanitaria, il decreto passa a moltiplicare i casi in cui, qualsiasi tipo di permesso, può essere revocato in caso di condanna. Il decreto “inserisce ipotesi delittuose di particolare gravità che destano allarme sociale”. Nel caso concreto, compare però anche la “resistenza a pubblico ufficiale”. “E non si tratta di un reato che desta grave allarme sociale”, commenta Savio. Seguono la “violenza e alla minaccia a pubblico ufficiale”, “lesioni personali gravi e gravissime”, “mutilazione degli organi femminili”, “furto e furto in abitazione aggravati dal porto d’armi o narcotici”. Il rifugiato rischia di perdere il suo status se rientra nel suo Paese. Ma c’è di più. E qui il decreto si inoltra in territori che faranno discutere parecchio. L’argomento riguarda i migranti “in attesa della definizione del procedimento di convalida del provvedimento di espulsione disposta con accompagnamento alla frontiera”. La bozza del decreto prevede che “lo straniero possa permanere in strutture idonee – diverse dai Centri di Permanenza per il Rimpatrio – nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza”. “Il che – spiega l’avvocato Guido Savio dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione – può significare anche in una cella di sicurezza, nonostante questa restrizione della libertà personale non sia stabilità secondo i criteri previsti dall’articolo 13 della Costituzione, ovvero: casi e modi determinati per legge. E in questo caso infatti non sono determinati per legge”. E ancora: “la materia di accoglienza dei richiedenti asilo sarà prestata esclusivamente nei centri deputati dal decreto legislativo del 2008”. Secondo l’Asgi “piuttosto che potenziare il sistema Sprar – che è gestito dai comuni – vengono di fatto favoriti i centri di accoglienza straordinari gestiti dalle cooperative”.
Si prolunga anche il periodo di trattenimento nei centri per i rimpatri, che passa “dagli attuali 90 giorni ai sei mesi”. “Considerato che il sistema delle espulsioni non ha mai funzionato strutturalmente”, continua Savio, “incrementare la durata del trattenimento non risolve il problema e, per di più, maggiormente sui costi di gestione. Non solo: se lo stato di provenienza non identifica lo straniero, si può soltanto ordinargli di andar via con le sue gambe, rischiando di incrementare così la sacca di clandestinità che sarà a disposizione della criminalità”.
Secondo l’Arci siamo dinanzi a “un pesante passo indietro”, una “pietra tombale sul diritto d’asilo”. Il Tavolo Asilo, che rappresenta le principali organizzazioni, chiede di “incontrare i gruppi parlamentari e le commissioni competenti”.