C’è uno strano, misterioso procedimento penale al tribunale di Torino. E c’è l’ultima relazione dell’Arbitro bancario finanziario contenente una notizia assai curiosa: il 27 per cento dei ricorsi della clientela contro le banche li ha totalizzati la microscopica filiale italiana del Banco Santander. Due storie che si incrociano e che meritano di essere raccontate per gli interrogativi che suscitano. Santander è la quinta banca europea per dimensione degli attivi, ed è nota in Italia soprattutto per due fatti. Il primo è che nel novembre del 2007 fu proprio il Santander a vendere al Monte dei Paschi di Siena la banca Antonveneta a circa il triplo del suo valore, dopo una trattativa di mezz’ora al telefono tra i due boss Emilio Botin e Giuseppe Mussari. La Banca d’Italia era perfettamente al corrente delle condizioni di Antonveneta, avendola appena ispezionata, ma non intralciò Santander autorizzando l’acquisizione scellerata che ha minato per sempre la banca più antica del mondo. Il secondo fatto è che da sempre il plenipotenziario di Santander in Italia è Ettore Gotti Tedeschi, storico pilastro della cosiddetta finanza cattolica. Nel 2009 fu voluto dal Joseph Ratzinger alla guida dello Ior, la banca vaticana dalla quale fu cacciato in circostanze controverse e mai del tutto chiarite il 24 maggio 2012.
Come nel 2007 nessuna sirena d’allarme suonò alla Banca d’Italia, anche dieci anni dopo il Banco Santander in Italia vola basso e non viene intercettato dai radar della vigilanza. Eppure quello che succede davanti all’Arbitro bancario salta agli occhi. Nel 2017 sono stati presentati 30.644 ricorsi, di cui 16.024 contro le banche società per azioni, categoria alla quale appartiene Santander. Che però si è presa 4.354 ricorsi, il 27 per cento del totale. Si consideri che Santander Consumer Bank ha prestiti alla clientela (bilancio 2017) per 5,8 miliardi, meno di un centesimo della massa creditizia totale dei due giganti Unicredit e Intesa Sanpaolo. Secondo logica dovrebbe ricevere meno di un centesimo dei ricorsi dei due colossi, che nel 2017 hanno dovuto rendere conto rispettivamente a 1.971 e 2.344 clienti, in tutto 4.315. Perché Santander invece che una quarantina di ricorsi ne riceve 4.354? E perché ha un tasso di soccombenza nei giudizi dell’arbitro del 92 per cento contro il 51 per cento di Unicredit e il 67 per cento di Intesa? Che cosa gli fa Gotti Tedeschi ai clienti? E perché la vigilanza bancaria non va a vedere che cosa succede? Domande a cui Santander e Bankitalia non hanno risposto.
Forse la vigilanza bancaria non dedica molta attenzione a Santander proprio perché (in Italia) è una realtà piccola. Eppure i fatti di cui si sta occupando la magistratura torinese sono tali da far venire i brividi a qualsiasi imprenditore, grande o piccolo. In discussione c’è nientemeno che la certezza del diritto alla privacy nella delicatissima Centrale rischi.
Tutto inizia il 5 gennaio 2017. Santander Consumer Bank, questo il nome esatto della filiale italiana, ha una causa civile contro un’azienda romana, la Finrama di Angelo Colaneri, uno dei più grossi commercianti d’auto italiani. Quel giorno i suoi avvocati depositano un certificato della Centrale rischi della Banca d’Italia per dimostrare che la Finrama non verserebbe in condizioni floridissime. La Centrale rischi è la banca dati a cui affluiscono tutte le informazioni sui rapporti bancari di tutti gli italiani, persone fisiche e aziende. I dati sono segreti, a cura della Banca d’Italia, che concede l’accesso solo alle banche a cui un soggetto abbia chiesto un prestito. Se un’azienda chiede un prestito o un privato cittadino chiede un mutuo casa, la banca ha il diritto (e il dovere), prima di fargli credito, di verificare alla Centrale rischi se quel cliente non sia già pieno di debiti con altre banche.
Colaneri, non avendo nessun rapporto bancario con Santander, chiede alla Banca d’Italia come mai gli uomini di Gotti Tedeschi abbiano avuto accesso alla sua Centrale rischi. Il 22 febbraio 2017 la Banca d’Italia risponde che Santander ha dichiarato di aver avuto da Finrama una richiesta di fido, notizia che è finita nella Centrale rischi dell’azienda romana, cosicché un’altra banca effettivamente esposta con Colaneri poteva leggere che l’imprenditore aveva chiesto un fido a Santander. Notizia del tutto inventata al solo scopo di entrare nella Centrale rischi.
Colaneri insiste, la Banca d’Italia chiede spiegazioni a Santander. Il 2 maggio 2017, quattro mesi dopo che i dati riservati sono stati depositati in un processo civile, i dirigenti della Banca d’Italia Laura Mellone e Roberto Sabbatini scrivono alla Finrama (in una prosa che merita di essere riportata integralmente perché ciascuno possa valutare come siamo messi) che, poiché le motivazioni addotte da Santander “non risultano congrue con la causale indicata dalla stessa Santander nella richiesta di Prima informazione e che agli intermediari partecipanti al servizio di Centrale rischi non è consentito modificare ex post la causale di richieste già inviate, si è provveduto ad evidenziare nel data base della CR l’annullamento della suddetta richiesta”. Impari l’imprenditore italiano: chiunque può chiedere i suoi dati alla Centrale rischi affermando il falso. La Banca d’Italia, quando mesi dopo decreterà “non congrue” le motivazioni si limiterà a cancellare tutto, mentre i dati sensibili sui debiti del malcapitato sono già stati diffusi per gli ampi spazi aperti.
Non la Banca d’Italia, infatti, ma il cocciuto Colaneri si è rivolto alla procura della Repubblica di Roma, il 14 marzo 2017 attraverso il penalista Luca Petrucci. Qui la giustizia è stata velocissima, a dispetto delle maldicenze. Nel giro di una settimana la pm Margherita Pinto ha girato tutto per competenza alla Procura di Torino (sede legale del Santander), non prima però di aver ristretto l’ipotesi di reato al solo articolo 621 del codice penale (Rivelazione del contenuto di documenti segreti). Il 30 marzo il fascicolo viene assegnato alla pm torinese Monica Supertino che, dopo soli tre giorni lavorativi, chiede l’archiviazione rilevando che la rivelazione di documenti segreti è punibile se c’è “un nocumento” per la parte offesa. A sostegno allega alcune sentenze della Cassazione rilevate dal sito www.giustiziapertutti.it. Colaneri aveva sostenuto che informare le banche creditrici, attraverso la Centrale rischi, che aveva chiesto soldi anche al Santander (non essendo vero) era un “nocumento”. La pm ha replicato che non c’è nocumento “avendo il querelante prospettato unicamente il pericolo di un danno ipotetico, allo stato non concretatosi in nessuna forma di detrimento commerciale”. Il che significherebbe che registrare alla Centrale rischi la notizia falsa che un imprenditore ha chiesto un fido a una banca non è reato fino a quando un’altra banca non gli neghi un credito a causa di quella falsa informazione. Peraltro la pm di Roma aveva indicato il reato di “rivelazione del contenuto di documenti segreti” come “fattispecie speciale” della violazione della legge sulla privacy, indicata come antefatto di un reato più grave e quindi, come dicono i giuristi, “assorbente”.
Si chiederà l’imprenditore (che per definizione non è un avvocato): se non c’è il reato “assorbente” non torna in gioco il reato “antefatto”? A questa domanda ha dato risposta il giudice per le indagini preliminari Ambra Cerabona che il 3 marzo scorso ha rigettato la richiesta di archiviazione ritenendo “che il pm non abbia sufficientemente valutato la possibile configurabilità del reato di truffa o, comunque, non abbia effettuato sufficienti indagini al fine di comprendere se effettivamente vi sia stata una richiesta di fido con falsa rappresentazione da parte della Banca Santander”. Cerabona ha ordinato al pm di “acquisire tutta la documentazione relativa alla richiesta di concessione del fido rivolta dalla Banca Santander – in presunta rappresentanza di Finrama – alla Banca d’Italia”, e ha fissato un termine di sei mesi per le nuove indagini. Vedremo.
Intanto colpisce il fatto che nel pur smilzo fascicolo processuale la Banca d’Italia non abbia dato segno di vita, come se, per la custode del segreto della Centrale rischi, fosse lecito entrare telematicamente nella banca dati adducendo una motivazione falsa e prendersi le notizie riservate sul proprio avversario in una causa civile. C’è da porsi più di un interrogativo da parte delle grandi e soprattutto delle piccole imprese, su come sia gestita la Centrale rischi e se non sia di fatto un colabrodo. Ma per ora i dubbi restano tali: richiesta di un commento sulla vicenda, la Banca d’Italia non ha risposto.