La XVIIIª Legislatura appena iniziata si lascia alle spalle il tristissimo fenomeno dei “Voltagabbana” che ha caratterizzato la XVIIª: 524 cambi di Gruppo di cui 296 alla Camera e 228 al Senato, con 336 protagonisti, alcuni dei quali hanno mutato casacca 5, 6, 9 volte. È un record mondiale di cui dovremmo vergognarci, ma che sembra destinato a rimanere tale nel prossimo futuro dal momento che il prodigio delle massicce trasmigrazioni politiche, pressoché sconosciuto negli altri Paesi di democrazia parlamentare, sotto il cielo d’Italia è favorito sia dalla legge elettorale che prevede l’elezione in blocco dei “nominati” dai partiti (e dunque non scelti in rapporto diretto con gli elettori della lista), e sia, storicamente, dalla luminosa tradizione nazionale del Trasformismo nato con Depretis (1876-1887) e assurto ad arte di governo con Crispi e Giolitti fino a Salandra (1887 – 1914).
Ci si chiede se non sia possibile e con quali strumenti normativi, nel rispetto dell’ art. 67 della Costituzione per il quale “I Membri del Parlamento rappresentano la Nazione senza vincolo di mandato”, stroncare questo flusso, sin qui inarrestabile, che ha condizionato, in certi oscuri passaggi, la vita stessa dei governi. Forse potrebbe bastare una modifica dei Regolamenti parlamentari che sono fonti primarie, espressione massima dell’autonomia e dell’indipendenza delle Camere, dotate di una sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria. In quanto tali essi sono insindacabili da parte della Corte Costituzionale e da qualsiasi altra giurisdizione poiché rappresentano lo “Statuto di Garanzia delle Assemblee Parlamentari” avente ad oggetto l’organizzazione interna e la disciplina del procedimento legislativo (Corte Costituzionale, sentenza n.120/2014).
A ben guardare, infatti, sono proprio i Regolamenti di Camera e Senato che disciplinano sia l’adesione ai Gruppi dei singoli Parlamentari e sia le ipotesi di decadenza dal mandato, in applicazione dell’ art. 66 della Costituzione “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”. E che cos’è il venir meno del rapporto di fiducia tra gli elettori ed il parlamentare, che, eletto nella lista del partito, si iscrive al Gruppo Parlamentare, ne sottoscrive lo Statuto e poi cambia casacca, se non una causa sopravvenuta di incompatibilità con il mandato parlamentare ricevuto ?
Nella sua prima intervista rilasciata al Fatto Quotidiano (31 marzo) il neo presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico ha dichiarato: “Vanno scoraggiati i cambi di casacca. Per dire, se sei un presidente di Commissione e cambi partito, sarebbe opportuno dimettersi”. Occorre ricordare che, per quanto riguarda il Senato, il nuovo comma 1 bis dell’articolo 13 del Regolamento, approvato nella seduta del 19 dicembre 2017, già prevede che “I Vice presidenti e i segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell’elezione decadono dall’incarico”. Questa misura interdittiva va nella giusta direzione, ma non è di per sé sufficiente se non viene estesa a tutti i parlamentari semplici che si rendono colpevoli di voltafaccia. Il Presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky ha affermato di recente: “Il parlamentare è libero di cambiare partito e anche di votare in dissenso dal suo gruppo. Ma se lascia la maggioranza con cui è stato eletto per passare all’opposizione, o viceversa (caso molto più frequente), subito dopo deve decadere da parlamentare: perchè ha tradito i propri elettori e ha stravolto il senso politico della sua elezione”. Zagrebelsky interpreta un sentimento diffuso nell’opinione pubblica, che è di ripulsa verso questi mercenari delle battaglie politiche e di cui il nuovo Parlamento non può non tener conto. Spetta ai Presidenti delle Camere, che presiedono le Giunte del Regolamento, l’iniziativa (art.18 Reg.Senato e art. 16 Reg. Camera) per questa ineludibile riforma.